Art. 16.
(Disposizioni in materia di Sviluppo Italia Spa, Istituto per la promozione industriale, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Istituto diplomatico, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

      1. Cessa dal 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma a Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi di Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.
      3. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
      4. Il liquidatore dell'IPI provvede, entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, a rendere disponibili le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3, per trasferirle al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.

 

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      5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
      6. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. L'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è soppresso.
      8. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.
      9. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è soppressa.
      10. Fatto salvo quanto disposto dai commi 4 e 6 con riferimento all'IPI e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le funzioni già svolte dagli enti e dagli organi soppressi in attuazione del presente articolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      11. Il personale dipendente in servizio presso gli enti e gli organi soppressi in attuazione del presente articolo è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione oppure nelle liste di mobilità previste dall'articolo 13 della presente legge.
      12. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 

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cessano dalla carica i commissari o i membri degli enti e degli organi soppressi in attuazione del presente articolo, comunque eletti o nominati. Dalla stessa data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.